Leggi e normative

GLI OBIETTIVI

Udito il relatore e vista la L.R. 27 giugno 1997, n.22, la Giunta Regionale delibera:
– la riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico e della relativa riduzione dei consumi energetici;
– l’uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti;
– la protezione dall’inquinamento luminoso dell’attività di ricerca svolta dagli osservatori astronomici;
– la protezione dell’ambiente naturale;
– la protezione dall’inquinamento luminoso dei beni paesistici;
– la salvaguarida della visione del cielo stellato, nell’interesse della popolazione regionale;
– la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all’inquinamento luminoso e la formazione di tecnici con competenze illuminotecniche;
– ai fini della presente legge, il cielo stellato è patrimonio naturale da conservare e valorizzare.

DEFINIZIONI

Ogni forma di irradiazione di luce artificiale o che si disperda fuori dalle aree cui essa è dedicata, oltre il piano dell’orizzonte.

Ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è dedicata o per le quali non serve alcuna illuminazione.

Disturbo legato al rapporto tra intensità della luce che arriva al soggetto dalla sorgente e quella che gli arriva dall’impianto luminoso.

La costruzione adibita all’osservazione astronomica ai fini scientifici e divulgativi, con strumentazione per  l’osservazione notturna.

INTERPRETARE, CAPIRE, CONOSCERE ED APPROFONDIRE

Ogni legge va letta e interpretata correttamente per poterla poi applicare a dei casi specifici del mondo reale.

Così, anche in questo caso Vi forniamo della documentazione tecnica per comprendere al meglio le disposizioni della legge n. 17 del 7 agosto 2009.

LEGGE N. 17 DEL 07 AGOSTO 2009

VISUALE LEGGE N. 17 07/08/2009