DISPOSITIVI IN MATERIA DI OSSERVATORI ASTRONOMICI

La presente legge tutela gli osservatori astronomici professionali che svolgono attività di ricerca scientifica, gli osservatori non professionali e i siti di osservazione che svolgono attività di rilevanza culturale, scientifica e popolare di interesse regionale e/o provinciale.

Con il termine sito di osservazione si intende ogni area naturale protetta che interessa il territorio regionale.

Gli osservatori astronomici:

– forniscono ai comuni ogni indicazione utile per l’adeguamento delle sorgenti di luce esistenti;

– segnalano ai comuni le sorgenti di luce non rispondenti alle disposizioni della presente legge;

– collaborano con gli enti territoriali competenti a sostegno di ogni azione in attuazione della presente legge, partecipando attivamente alle campagne informative per la divulgazion degli obiettivi e dei contenuti della legge.

Le fasce di rispetto hanno un’estensione di raggio pari a:

– 25 km per gli osservatori professionali;

– 10 km per gli osservatori non professionali;

– all’estensione dell’intera area naturale protetta.

REGOLAMENTAZIONE DELLE SORGENTI DI LUCE E DELL’UTILIZZO DI ENERGIA ELETTRICA DA ILLUMINAZIONE ESTERNA

Per gli impianti di illuminazione esterna (pubblici o privati), per i quali il progetto sia stato approvato i che siano in fase di realizzazione, è prevista la sola predisposizione di sistemi che garantiscano la non dispersione della luce verso l’alto.

Sono conformi ai principi del risparmio luminoso gli impianti con i sguenti requisiti:

– Sono costruiti con apparecchi illuminanti con un’intensità luminosa tra 0 e 0.49 cd per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a 90° e oltre;

– Sono muniti di lampade di tecnologia avanzata ed elevata efficienza luminosa;

– Sono costruiti in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto. In assenza di specifiche norme di sicurezza, la luminanza media non deve superare 1 cd/mq;

– Sono provvisti di dispositivi che abbassano i costi energetici e manutentivi.

L’illuminazione delle insegne non autoilluminate deve essere effettuata con apparecchi che illuminano dall’alto verso il basso. Quelle illuminate con luce propria non devono superare i 4.500 lumen di flusso totale. Tutte, devono essere spente entro l’ora di chiusura dell’esercizio, o comunque entro le ore 24.