La presente legge tutela gli osservatori astronomici professionali che svolgono attività di ricerca scientifica, gli osservatori non professionali e i siti di osservazione che svolgono attività di rilevanza culturale, scientifica e popolare di interesse regionale e/o provinciale. Con il termine sito di osservazione si intende ogni area naturale protetta che interessa il territorio regionale.
Gli osservatori astronomici: - forniscono ai comuni ogni indicazione utile per l'adeguamento delle sorgenti di luce esistenti; - segnalano ai comuni le sorgenti di luce non rispondenti alle disposizioni della presente legge; - collaborano con gli enti territoriali competenti a sostegno di ogni azione in attuazione della presente legge, partecipando attivamente alle campagne informative per la divulgazion degli obiettivi e dei contenuti della legge. Le fasce di rispetto hanno un'estensione di raggio pari a: - 25 km per gli osservatori professionali; - 10 km per gli osservatori non professionali; - all'estensione dell'intera area naturale protetta. |
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Viene redatto da un professionista, con competenze ed esperienza adeguate.
Nel rispetto del CEI e dell'UNI, deve essere accompagnato da una certificazione d'idoneità.
Sono esclusi i piccoli impianti e quelli per cui è sufficiente la dichiarazione del costruttore.
Il progetto deve essere correlato da istruzioni per l'installazione e da tuta la documentazione tecnica obbiligatoria.
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Per gli impianti di illuminazione esterna (pubblici o privati), per i quali il progetto sia stato approvato i che siano in fase di realizzazione, è prevista la sola predisposizione di sistemi che garantiscano la non dispersione della luce verso l'alto. Sono conformi ai principi del risparmio luminoso gli impianti con i sguenti requisiti: - Sono costruiti con apparecchi illuminanti con un'intensità luminosa tra 0 e 0.49 cd per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a 90° e oltre; - Sono muniti di lampade di tecnologia avanzata ed elevata efficienza luminosa; - Sono costruiti in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto. In assenza di specifiche norme di sicurezza, la luminanza media non deve superare 1 cd/mq; - Sono provvisti di dispositivi che abbassano i costi energetici e manutentivi. L'illuminazione delle insegne non autoilluminate deve essere effettuata con apparecchi che illuminano dall'alto verso il basso. Quelle illuminate con luce propria non devono superare i 4.500 lumen di flusso totale. Tutte, devono essere spente entro l'ora di chiusura dell'esercizio, o comunque entro le ore 24. |
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